Questa mini-guida nasce per far conoscere ai privati e alle imprese le principali agevolazioni fiscali previste dall’attuale normativa per chi dona alla FISPMED ONLUS.
La normativa fiscale offre una grande opportunità non solo alle organizzazioni non profit, che ogni giorno sono mobilitate nel segno della solidarietà verso chi ha più bisogno, ma sono soprattutto una grande occasione per tutti i contribuenti che, da una parte vedono riconosciuto il valore economico e civile della loro generosità, dall’altra hanno la possibilità di indirizzare, sia pure in piccola parte, verso organizzazioni solidali quanto già devono come imposta.
La FISPMED ha bisogno della tua attenzione e della tua sensibilità per sfruttare questa occasione che non costa nulla perché per raggiungere gli obiettivi che essa si prefigge il solo lavoro “volontario e gratuito” non basta.
Vi è quindi la necessità di reperire finanziamenti per dare continuità ai diversi interventi e realizzare progetti innovativi.
Allora se anche tu credi nella nostra missione e vuoi contribuire a migliorare la nostra comunità, ti invitiamo a leggere questa miniguida che illustra le principali agevolazioni fiscali sulle donazioni per le persone fisiche e le imprese per far sapere, come donare, quale sia la convenienza, quali gli adempimenti, le implicazioni fiscali ma anche etiche, affinché l’atto di donare corrisponda ad un’azione consapevole, responsabile, informata, perché possa aprire un rapporto di fiducia, tra chi dona e chi riceve, destinato a durare nel tempo.
COSA SI PUO’ DONARE ?
-Denaro
-Beni in natura
COME SI DONA?
L’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite banca o conto corrente postale, o con assegni, carte di credito e di debito, carte di credito,carta prepagata, assegno bancario e circolare.
La donazione in contante non consente agevolazioni.
L’erogazione in natura alla FISPMED ONLUS, ad esempio un computer, deve essere effettuata determinando il valore del bene, per determinarlo occorre rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini ose il bene è raro o prezioso - ad una perizia appositamente stesa.
La FISPMED ONLUS ti aiuterà fornendoti i valori di riferimento.
Per altre agevolazioni di carattere specifico, come ad esempio cessione gratuita di prodotti alimentari e farmaci, si rinvia alla disciplina di riferimento.
VANTAGGI FISCALI PERLE DONAZIONI ALLE ONLUS
Con il decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali per chi vuole essere solidale con le ONLUS, le organizzazione non lucrative di utilità sociale.
Questo decreto è stato convertito nella legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.
La nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini) e delle aziende (soggetti Ires) dispone:
Art. 14 “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”.
SE SEI UNA PERSONA FISICA
In alternativa al citato articolo, per le persone fisiche, rimangono valide le disposizioni previste dall’art. 15, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato, a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro.
Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro e cioè il 19% di 2.065,83 €).
AD ESEMPIO
Un privato che ha reddito imponibile di 20.000 Euro e che effettua una donazione di 2.000 Euro ad una ONLUS può alternativamente:
Nel caso di un contribuente con un reddito pari a 45.000 Euro che effettua una donazione da 5.000 Euro per valutare quale delle disposizioni conviene di più occorre fare i seguenti calcoli:
Il nuovo sconto risulta decisamente più conveniente di quello previsto dalle vecchie disposizioni.
La misura effettiva del beneficio fiscale dipende dall’aliquota marginale del contribuente.
SE SEI UN’IMPRESA
In alternativa per i titolari di reddito d’impresa, “resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2 lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi ”, secondo cui sono deducibili le erogazioni liberali in denaro fino ad un importo massimo di 2.065,83 euro, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato.
QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LA NUOVA LEGGE
Calcolo dell’importo deducibile delle erogazioni per i soggetti IRES (in Euro) con la legge 80/05
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Ral lordo della liberalità (A) |
Liberalità (B) |
Ral netto della liberalità (C=A-B) |
Importo deducibile della liberalità |
Note |
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150.000 |
10.000 |
140.000 |
10.000 |
10.000 minore del 10% di “C” |
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150.000 |
15.000 |
135.000 |
13.500 |
(corrisponde al limite del 10%) |
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700.000 |
70.000 |
630.000 |
63.000 |
63.000 è il valore min. tra il 10% e 70.000 |
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800.000 |
80.000 |
720.000 |
70.000 |
70.000 è il limite massimo di deducibilità |
IN QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LE VECCHIE DISPOSIZONI
La nuova legge prevede la facoltà (per il donatore “soggetto IRES”) di applicare le vecchie disposizioni relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni (art 100, c 2, DPR 917/86, TUIR). Questa facoltà risulta più vantaggiosa da applicare per le aziende con redditi complessivi che superano i 3,5 milioni di Euro, le quali possono dedurre un importo superiore ai 70.000.
RIASSUMENDO
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Classi di reddito delle aziende e corrispondenti limiti massimi di deducibilità delle donazioni/erogazioni (in Euro) |
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Redditi Azienda al netto delle erogazioni |
Limiti massimi applicabili per le donazioni alle ONLUS |
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Reddito negativo o minore di 20.658,28 |
2.065,83 |
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Reddito da 20.658,28 a 700.000 |
Applicazione del 10% |
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Reddito da 700.000 a 3,5 milioni |
70.000 |
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Reddito superiore a 3, 5 milioni |
2% |